Art. 10.
(Modalità di finanziamento del Fondo).

      1. Al finanziamento del Fondo si provvede con la metà degli importi delle sanzioni pecuniarie per i reati di pirateria musicale che la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ha applicato nei confronti dei responsabili.
      2. Al finanziamento del Fondo si provvede, inoltre, con:

          a) le somme incassate a titolo di diritto sulle opere di pubblico dominio musicale;

          b) il 50 per cento delle quote riferite ai diritti di autori contemporanei incassate annualmente dalla SIAE, ma non ripartibili tra gli aventi diritto in quanto sconosciuti o non individuati o non individuabili;

          c) il 2 per cento delle entrate complessive annue dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e dei tributi connessi;

          d) il 2 per cento delle entrate complessive annue delle tasse di concessione governativa riferite alle emittenti televisive.